IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli artt. 25, 63 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Art. 1. Sono elettori del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige i cittadini che, avendo compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il giorno stabilito per l'elezione e non si trovano in alcuna delle condizioni previste negli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente, nel territorio della regione da almeno quattro anni. Il cittadino che ha maturato il periodo residenziale previsto nel precedente comma, e' iscritto, ai fini dello esercizio del diritto di voto, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza della provincia ove, nel quadriennio, ha compiuto il maggiore periodo residenziale, oppure, nel caso di periodi di pari durata nelle province di Trento e di Bolzano, nel comune in cui risiede alla data di pubblicazione del suindicato manifesto.