IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  artt.  25,  63  e  108 del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro per l'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono  elettori  del  Consiglio  regionale del Trentino-Alto Adige i
cittadini  che,  avendo compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il
giorno  stabilito  per  l'elezione  e  non si trovano in alcuna delle
condizioni  previste negli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi
per  la  disciplina  dell'elettorato  attivo  e  per  la  tenuta e la
revisione   delle   liste   elettorali,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, risiedono, alla
data  di  pubblicazione  del  manifesto  di  convocazione  dei comizi
elettorali, ininterrottamente, nel territorio della regione da almeno
quattro anni.
  Il  cittadino  che ha maturato il periodo residenziale previsto nel
precedente comma, e' iscritto, ai fini dello esercizio del diritto di
voto,  nelle  liste  elettorali  del comune di ultima residenza della
provincia  ove,  nel  quadriennio,  ha  compiuto  il maggiore periodo
residenziale,  oppure,  nel  caso  di  periodi  di  pari durata nelle
province  di Trento e di Bolzano, nel comune in cui risiede alla data
di pubblicazione del suindicato manifesto.